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BANDIERA ESTERA

Articolo 26-ter: cosa cambia dal 31 ottobre 2026.

Maurizio Verdi

Il termine è il 31 ottobre 2026: lo prevede il decreto-legge 144/2026, articolo 1, comma 10. Il rinvio concede tempo per organizzare gli accertamenti. Conviene prenotare con anticipo, soprattutto se la barca richiede interventi prima della visita.

La norma riguarda unità fino a 24 metri con bandiera estera, appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia o a persone giuridiche con sede legale in Italia, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiani.

La visita non è automaticamente richiesta a ogni barca estera: occorre prima verificare le certificazioni previste dalla bandiera. Quando la bandiera non le prevede, serve la visita di un organismo notificato e la relativa attestazione quinquennale. La circolare MIT riconosce anche la validità dell’attestazione ancora valida rilasciata quando l’unità era iscritta in Italia.

L’accertamento si svolge in acqua e riguarda condizioni manutentive che possono compromettere sicurezza e ambiente. L’attestazione va conservata a bordo e non sostituisce i documenti della bandiera.

Chi rientra nell’obbligo deve regolarizzare la propria situazione: la mancata conformità può esporre a contestazioni e alle sanzioni applicabili alla violazione accertata. Non basta avere prenotato la visita. Invia i documenti dell’unità per definire il percorso necessario e preparare la barca.

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